A partire dal 1° marzo sarà possibile ottenere mensilmente l’anticipo del Tfr (il trattamento integrativo della retribuzione, la classica liquidazione) direttamente con lo stipendio. Si tratta di un’opportunità temporanea (dura tre anni), e non un obbligo, ma si deve sapere che una volta imboccata la scelta di riceverla subito in busta questa scelta è irreversibile (per i prossimi tre anni non si può tornare indietro).
Chi può chiederlo?
L’anticipo in busta paga è riservato:
- ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro,
- ai lavoratori che hanno già deciso di destinare il trattamento ai fondi di previdenza integrativa.
Il termine di scelta per l’anticipo verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l’attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità).
Chi non può chiederlo?
Sono esclusi i dipendenti pubblici e i lavoratori di aziende in procedura concorsuale, in ristrutturazione del debito, con cassa integrazione straordinaria o in cig in deroga. Esclusi anche quei dipendenti che hanno utilizzato il Tfr maturato a garanzia di un finanziamento bancario.
Come richiederlo?
Il lavoratore dipendente dovrà compilare il modello Quir in cui chiederà al proprio datore di lavoro di ricevere il tfr maturando in busta paga. La richiesta potrà essere fatta partire dal 1° marzo. In ogni caso il lavoratore potrà chiedere il Tfr in busta in ogni momento nel corso dei tre anni in cui sarà in vigore (1 marzo 2015 - 30 giugno 2018).
Per le aziende con più di 50 dipendenti, l’erogazione dovrà cominciare entro il mese successivo alla richiesta del dipendente.
Per le imprese con meno di 50 dipendenti che dovranno rivolgersi all’apposito fondo bancario, tempi più lunghi: l’erogazione comincerà il mese successivo al via libera degli istituti di credito. Serviranno tre mesi.
Il TFR in busta paga sarà comunque soggetto a tassazione ordinaria, e non è imponibile ai fini previdenziali.