Gli automobilisti italiani per poter risparmiare sul premio assicurativo RCA, quando stipulano la polizza con una compagnia assicurativa, dovrebbero prestare attenzione alle clausole previste nel contratto, soprattutto quelle riguardanti la franchigia.
Cos'è la franchigia? Essa è una parte del rimborso del danno provocato dall’assicurato a terzi che deve essere pagato dal contraente stesso e non dalla compagnia assicurativa. Riguardo al ramo danni del RCA la franchigia si distingue in franchigia assoluta e franchigia relativa.
La franchigia assoluta permette di risparmiare molto sul premio della RCA poiché l’intero importo del risarcimento resta a carico dell’assicurato, ad esempio se il contraente stipula un contratto RCA con franchigia assoluta di 1000 euro, se l’assicurato causa un danno di 500 euro, dunque minore all’importo della franchigia, rimborserà a terzi la suddetta cifra. Nel caso in cui l’importo del danno sia maggiore della franchigia, invece, ad esempio 1200 euro, il contraente rimborserà soltanto la differenza tra il danno e la franchigia, ossia 1000 euro, mentre i 200 euro restanti saranno rimborsati dall’assicurazione.
Nel caso della franchigia relativa invece il danno che l’assicurato provoca a terzi al di sotto di una certa cifra stabilita in sede contrattuale, non viene risarcito dall’assicurazione, ma se il danno è superiore all’importo della franchigia, sarà l’assicurazione a rimborsare totalmente l’intero importo a terzi, e l’assicurato non dovrà pagare nulla. Ad esempio con un importo di franchigia di 1000 euro stabilito in fase contrattuale, e con un danno di 500 euro da rimborsare a terzi, il contraente sarà tenuto a rimborsare l’importo, mentre se il danno è superiore all’importo della franchigia, ad esempio un danno di 1500 euro, sarà l’assicurazione a rimborsare l’importo a terzi.
In conclusione le due diverse tipologie di franchigia permettono di risparmiare sul premio della polizza assicurativa RCA, poiché in caso di franchigia assoluta sarà il contraente a dover rimborsare il danno a terzi in base alla cifra stabilita in fase contrattuale, mentre in caso di franchigia relativa, l’importo da pagare stabilito in fase contrattuale, sarà a carico dell’assicurato soltanto per danni che non superano l’importo della franchigia.
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