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giovedì 20 febbraio 2014

STOP momentaneo alla nuova Tassa su Bonifici Esteri e sui Versamenti, il ministero dell'Economia stoppa la tassa del 20%






Dopo un settimana di polemica è stato deciso il dietrofront sulla discussa norma che però non viene cancellata ma sospesa fino a luglio !!!


Viene cancellata la ritenuta fiscale automatica del 20% sui bonifici provenienti dall'estero. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate su richiesta del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che precisa in una nota: "Gli acconti eventualmente già trattenuti dalle banche sulla base della norma saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari".

Dopo quasi una settimana di polemiche con tutte le opposizioni sulle barricate e un'indagine aperta da Bruxelles, il ministro del Tesoro ha dato il contrordine all'Agenzia delle Entrate disponendo la sospensione della norma. Per ora fino al primo luglio. 

Lo stop al prelievo, fanno sapere dal Tesoro, è stato determinato ''dall'evoluzione del contesto internazionale''. Ma il contesto interno ha avuto la sua parte. Nei giorni scorsi si sono mobilitate le associazioni dei consumatori Adusbef e Federconsumatori, l'istituto Leoni, diversi parlamentari delle opposizioni. L'obbligo del prelievo era scattato lo scorso primo febbraio in applicazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre. Sulla norma si erano subito accese le polemiche.

Molti osservatori avevano messo in risalto l'irrazionalità della norma, visto che i capitali "scudati" rientrarono versando un obolo del 5%, mentre il prelievo automatico avrebbe penalizzato chi lavora all'estero e manda i soldi a casa. "Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma - scrive il ministero dell'Economia - è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell'ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l'attuazione dell'accordo IGA con gli USA e per l'implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione". L'Agenzia delle entrate da parte sua fa sapere che "la sospensione del prelievo del 20% sui bonifici provenienti dall'estero vale fino al primo luglio". 

Ma come funziona questa nuova tassa ?
Scopriamolo insieme visto che a quanto pare lo STOP è solo momentaneo e dal prossimo giugno si tornerà a parlare di questa tassa !!

La ritenuta d’acconto del 20% è automatica e sarà compito del contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di ‘compenso reddituale’ per chiedere la restituzione dell’imposta.

La misura è stata subito presa di mira dalle associazioni di consumatori, che minacciano azioni legali. Secondo Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, “E’ una vergogna, sadismo fiscale” e annuncia “se non ritirano questo provvedimento lo impugneremo perché è illegale e incostituzionale: se qualcuno lo impugnasse davanti a una commissione tributaria, infatti, vedrebbe sicuramente riconosciuti i propri diritti.

E’ assurdo colpire qualcuno basandosi soltanto sulla presunzione di colpa, equivale a cacciare una persona in galera e farla uscire dal carcere se si scopre innocente”. Inoltre “è un boomerang per lo Stato, perché farà scappare persone e capitali”. Il meccanismo è piuttosto complesso, così come complesso sarebbe da parte del contribuente dimostrare che ciò che si riceve dall'estero non ha natura di compenso fiscale.

Per farlo, un funzionario della banca deve ricevere e valutare la dichiarazione di chi chiede la restituzione dell’imposta. “Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria”, si legge nel testo che annuncia il provvedimento. Il contribuente può quindi “richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo”.

La documentazione che, dunque, il contribuente dovrebbe presentare per riavere quanto trattenuto consiste in una semplice autodichiarazione con il quale il beneficiario attesta che il flusso finanziario estero incassato non è un reddito di capitale.

All'autocertificazione, bisogna allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. E non solo: il beneficiario potrebbe allegare anche il Modello Unico, da cui si evince che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero.








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