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giovedì 20 febbraio 2014

STOP momentaneo alla nuova Tassa su Bonifici Esteri e sui Versamenti, il ministero dell'Economia stoppa la tassa del 20%






Dopo un settimana di polemica è stato deciso il dietrofront sulla discussa norma che però non viene cancellata ma sospesa fino a luglio !!!


Viene cancellata la ritenuta fiscale automatica del 20% sui bonifici provenienti dall'estero. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate su richiesta del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che precisa in una nota: "Gli acconti eventualmente già trattenuti dalle banche sulla base della norma saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari".

Dopo quasi una settimana di polemiche con tutte le opposizioni sulle barricate e un'indagine aperta da Bruxelles, il ministro del Tesoro ha dato il contrordine all'Agenzia delle Entrate disponendo la sospensione della norma. Per ora fino al primo luglio. 

Lo stop al prelievo, fanno sapere dal Tesoro, è stato determinato ''dall'evoluzione del contesto internazionale''. Ma il contesto interno ha avuto la sua parte. Nei giorni scorsi si sono mobilitate le associazioni dei consumatori Adusbef e Federconsumatori, l'istituto Leoni, diversi parlamentari delle opposizioni. L'obbligo del prelievo era scattato lo scorso primo febbraio in applicazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre. Sulla norma si erano subito accese le polemiche.

Molti osservatori avevano messo in risalto l'irrazionalità della norma, visto che i capitali "scudati" rientrarono versando un obolo del 5%, mentre il prelievo automatico avrebbe penalizzato chi lavora all'estero e manda i soldi a casa. "Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma - scrive il ministero dell'Economia - è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell'ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l'attuazione dell'accordo IGA con gli USA e per l'implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione". L'Agenzia delle entrate da parte sua fa sapere che "la sospensione del prelievo del 20% sui bonifici provenienti dall'estero vale fino al primo luglio". 

Ma come funziona questa nuova tassa ?
Scopriamolo insieme visto che a quanto pare lo STOP è solo momentaneo e dal prossimo giugno si tornerà a parlare di questa tassa !!

La ritenuta d’acconto del 20% è automatica e sarà compito del contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di ‘compenso reddituale’ per chiedere la restituzione dell’imposta.

La misura è stata subito presa di mira dalle associazioni di consumatori, che minacciano azioni legali. Secondo Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, “E’ una vergogna, sadismo fiscale” e annuncia “se non ritirano questo provvedimento lo impugneremo perché è illegale e incostituzionale: se qualcuno lo impugnasse davanti a una commissione tributaria, infatti, vedrebbe sicuramente riconosciuti i propri diritti.

E’ assurdo colpire qualcuno basandosi soltanto sulla presunzione di colpa, equivale a cacciare una persona in galera e farla uscire dal carcere se si scopre innocente”. Inoltre “è un boomerang per lo Stato, perché farà scappare persone e capitali”. Il meccanismo è piuttosto complesso, così come complesso sarebbe da parte del contribuente dimostrare che ciò che si riceve dall'estero non ha natura di compenso fiscale.

Per farlo, un funzionario della banca deve ricevere e valutare la dichiarazione di chi chiede la restituzione dell’imposta. “Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria”, si legge nel testo che annuncia il provvedimento. Il contribuente può quindi “richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo”.

La documentazione che, dunque, il contribuente dovrebbe presentare per riavere quanto trattenuto consiste in una semplice autodichiarazione con il quale il beneficiario attesta che il flusso finanziario estero incassato non è un reddito di capitale.

All'autocertificazione, bisogna allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. E non solo: il beneficiario potrebbe allegare anche il Modello Unico, da cui si evince che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero.








lunedì 14 ottobre 2013

Non hai una TV o non la usi...allora puoi non pagare giustamente il CANONE RAI !!! Guardi i programmi TV solo da TABLET o da PC ? Non devi pagare il CANONE, scopri come fare








Ogni anno si riapre la spinosa questione del Canone RAI, una delle tasse che stanno più antipatiche agli italiani.
Negli ultimi anni la querelle ha interessato anche gli utilizzatori di device mobili visto che la fruizione di contenuti della TV di Stato è possibile anche da tablet, smartphone o PC.

Bisogna pagare o no se si fruisce dei canali TV solo da mobile o PC?

Non bisogna pagare, perché la televisione viene vista via Internet e non tramite un sintonizzatore come nel caso di un apparecchio televisivo!

Una nota del Ministero dello Sviluppo Economico specifica che soltanto le apparecchiature che utilizzano il segnale in radiodiffusione comportano l’obbligo del pagamento del Canone Rai:

“In seguito all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni si rende senza dubbio necessario chiarire quali siano le apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione della norma citata.
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio”.

Per questo motivo, chiunque non possieda un televisore e usufruisca dei canali tv tramite un device che riceve le informazioni da Internet, è esonerato dal pagamento.



Come si fa a non pagare? Chi rispetta questi requisiti, ovvero tutti coloro che non hanno televisori o apparati dotati di sintonizzatore di radiofrequenze, deve procedere così:

1) inviare una raccomandata all’Ufficio Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate di Torino;

2) inviare il modulo ricevuto, compilato con una dichiarazione sul motivo per cui il televisore è stato ceduto o rottamato.

Le istruzioni sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e una volta completata la procedura, finché le condizioni sono invariate, non occorre rinnovare la disdetta.

Siete pronti a rottamare il vecchio televisore e convertirvi definitivamente alla mobile tv, con il diritto di non pagare il canone?


Avete un televisore ma non lo usate più ormai da tempo ? Bè siete ancora in tempo per fare la disdetta del CANONE RAI.

Un altro modo per disdire il canone RAI consiste nel suggellare il proprio apparecchio: una pratica questa che, a oggi, risulta molto più semplice rispetto a poco tempo fa, quando il televisore doveva essere suggellato dalle apposite autorità. Il suggellamento avveniva attraverso la chiusura dell’apparecchio in un sacco di iuta, che ne proibiva dunque l’utilizzo.

Oggi si può procedere al suggellamento del televisore senza l’ausilio dell’autorità predisposta: il contribuente che intende disdire il canone RAI, potrà dunque provvedere lui stesso a sistemare il televisore in un luogo diverso dalla propria abitazione (come la cantina, ad esempio), affinché, nell’eventualità il contribuente subisca un controllo da parte dell’autorità, non ricorra a sanzioni pecuniarie.

La disdetta del canone RAI tramite suggellamento potrà avvenire inviando un vaglia postale di 5,16 euro (per ogni televisore posseduto) intestato all’Agenzia delle Entrate.

Nella voce Casuale dovrà essere indicato: "Suggellamento del televisore".

Si può disdire il canone RAI anche qualora il proprio televisore sia stato vittima di un furto o di un incendio (e quindi non c’è più o è reso inutilizzabile) oppure sia stato regalato ad altre persone oppure, infine, in caso di decesso dell’abbonato.

Come disdire il canone RAI
Per procedere alla disdetta, bisognerà inviare un apposito modulo tramite raccomandata A/R intestata a: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 1 - Sportello S. A. T. - Casella postale 22 - 10121 Torino (To) e con come oggetto: "Disdetta Abbonamento RAI".

Di seguito il contribuente dovrà scrivere la lettera indicando i propri dati anagrafici e richiedendo la cessazione del Canone TV per i motivi sopraggiunti (furto, incendio, decesso abbonato, cessione dell’apparecchio), allegando relativa documentazione specifica.

Dovrà inoltre specificare che nessun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni è in possesso dal sottoscritto o dagli altri componenti del nucleo familiare.

La disdetta definitiva sopraggiungerà quando lo Sportello S. A. T. dell’Agenzia delle Entrate invierà all’abbonato un ulteriore modulo di dichiarazione integrativa della disdetta del canone RAI che dovrà essere compilata in tutti i campi richiesti.






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