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giovedì 19 febbraio 2015

Modello 730 precompilato: Appuntamento al 15 aprile. Ecco come sarà la dichiarazione dei redditi del 2015.


Manca ormai poco all'arrivo dei nuovi 730 precompilati, dal 15 aprile debutta la nuova dichiarazione fiscale con i dati già scritti e pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Modello,che riguarda pensionati, dipendenti pubblici e privati, sarà compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note.

Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.
Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

COSA SI DEVE FARE?


La dichiarazione non arriverà per posta ordinaria ma sarà semplicemente consultabile attraverso internet (nel sito dell'Agenzia delle Entrate, per chi è dotato di un nome-utente e una password). In alternativa, i contribuenti potranno farsi consegnare la dichiarazione dal datore di lavoro o dai Caf (i centri di assistenza fiscale creati dai sindacati e dalle associazioni di categoria).

Il nuovo 730, che dal 2015 sarà pre-compilato, andrà presentato entro il 7 luglio ma dal 15 aprile sarà già consultabile online e scaricabile dal sito della Agenzia delle Entrate. Per farlo, però, è necessario dotarsi di un Pin, di una password d’accesso individuale.

Il codice identificativo (il Pin) consentirà anche di pagare imposte, tasse e contributi, oltre che registrare i contratti di affitto. Premessa importante è recuperare fedelmente codice fiscale e importo della dichiarazione dei redditi 2014 sui redditi 2013 (dal modello 730 o Unico). Il consiglio è di stampare e conservare una copia dei documenti scaricati.

1. Cerca Fisco online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta aperto il sito www.agenziaentrate.gov.it cerca nella colonna a destra della pagina l’icona denominata Fisco online.

2. Cerca la voce “Registrazione”.
La pagina contiene le ultime informazioni fiscali: sulla parte sinistra cerca la voce “Registrazione”.

3. Clicca su “Registrazione fiscoonline”.
Clicca sopra l’icona “Registrazione fiscoonline” per cominciare la procedura di attivazione Pin.

4. Indica il tuo profilo fiscale. 
Delle quattro voci indicate scegli quella che fa al caso tuo, verosimilmente la voce “Persone fisiche”.

5. Inserisci codice fiscale e ultimo importo dichiarazione redditi.
In questo momento vanno inseriti i dati personali, il codice fiscale e l’importo esatto dell’ultima dichiarazione dei redditi (dal 730 o da Unico 2014 per i redditi 2013). Clicca su “invio”, si trova in basso sulla pagina.

6. Riepilogo e conferma. 
La nuova schermata riepiloga i dati e chiede, una volta presa visione, di confermare. Occhio all'esattezza dei dati: hai tre tentativi dopo i quali la procedura si blocca. Clicca il tasto “conferma”.

7. Prime cifre del Pin. 
Il resto del codice ti arriva a casa via posta. Siamo alla fine. Sulla pagina si vedranno codice fiscale e la prima parte del codice identificativo, il Pin. Per la parte mancante devi aspettare che ti venga inviata a domicilio per posta entro 15 giorni. Stampa tutto, l’operazione al computer è conclusa.



I DOCUMENTI DA ALLEGARE
Al 730, ordinario o precompilato, vanno allegati i seguenti documenti: CU rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico; fatture, ricevute, scontrini di spese deducibili sostenute nel corso dell'anno; ricevute dei bonifici con cui sono state pagate le opere di ristrutturazione deducibili, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati dal contribuente. Inoltre andrà allegata l'ultima dichiarazione presentata, se vi fosse stata presente un'eccedenza d'imposta. La documentazione tributaria va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, nel caso di accertamenti da parte del fisco.

SCADENZA
Entro il 28 febbraio vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese deducibili e detraibili dal 730.
Entro il 7 marzo, i sostituiti di imposta  inviano all'Agenzia, i dati relativi al nuovo modello CU2015 che sostituisce il vecchio CUD per pensionati, dipendenti ora anche per la certificazione unica autonomi
Nuova scadenza dichiarazione dei redditi modello 730/2015 è il 7 luglio mentre il 10 novembre diventa la scadenza ufficiale per l'eventuale trasmissione delle dichiarazione dei redditi integrativi e rettificativi.
In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 




Tratto da Blitzquotidiano , Pmi , Agenziadellentrate


giovedì 20 febbraio 2014

STOP momentaneo alla nuova Tassa su Bonifici Esteri e sui Versamenti, il ministero dell'Economia stoppa la tassa del 20%






Dopo un settimana di polemica è stato deciso il dietrofront sulla discussa norma che però non viene cancellata ma sospesa fino a luglio !!!


Viene cancellata la ritenuta fiscale automatica del 20% sui bonifici provenienti dall'estero. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate su richiesta del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che precisa in una nota: "Gli acconti eventualmente già trattenuti dalle banche sulla base della norma saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari".

Dopo quasi una settimana di polemiche con tutte le opposizioni sulle barricate e un'indagine aperta da Bruxelles, il ministro del Tesoro ha dato il contrordine all'Agenzia delle Entrate disponendo la sospensione della norma. Per ora fino al primo luglio. 

Lo stop al prelievo, fanno sapere dal Tesoro, è stato determinato ''dall'evoluzione del contesto internazionale''. Ma il contesto interno ha avuto la sua parte. Nei giorni scorsi si sono mobilitate le associazioni dei consumatori Adusbef e Federconsumatori, l'istituto Leoni, diversi parlamentari delle opposizioni. L'obbligo del prelievo era scattato lo scorso primo febbraio in applicazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre. Sulla norma si erano subito accese le polemiche.

Molti osservatori avevano messo in risalto l'irrazionalità della norma, visto che i capitali "scudati" rientrarono versando un obolo del 5%, mentre il prelievo automatico avrebbe penalizzato chi lavora all'estero e manda i soldi a casa. "Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma - scrive il ministero dell'Economia - è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell'ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l'attuazione dell'accordo IGA con gli USA e per l'implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione". L'Agenzia delle entrate da parte sua fa sapere che "la sospensione del prelievo del 20% sui bonifici provenienti dall'estero vale fino al primo luglio". 

Ma come funziona questa nuova tassa ?
Scopriamolo insieme visto che a quanto pare lo STOP è solo momentaneo e dal prossimo giugno si tornerà a parlare di questa tassa !!

La ritenuta d’acconto del 20% è automatica e sarà compito del contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di ‘compenso reddituale’ per chiedere la restituzione dell’imposta.

La misura è stata subito presa di mira dalle associazioni di consumatori, che minacciano azioni legali. Secondo Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, “E’ una vergogna, sadismo fiscale” e annuncia “se non ritirano questo provvedimento lo impugneremo perché è illegale e incostituzionale: se qualcuno lo impugnasse davanti a una commissione tributaria, infatti, vedrebbe sicuramente riconosciuti i propri diritti.

E’ assurdo colpire qualcuno basandosi soltanto sulla presunzione di colpa, equivale a cacciare una persona in galera e farla uscire dal carcere se si scopre innocente”. Inoltre “è un boomerang per lo Stato, perché farà scappare persone e capitali”. Il meccanismo è piuttosto complesso, così come complesso sarebbe da parte del contribuente dimostrare che ciò che si riceve dall'estero non ha natura di compenso fiscale.

Per farlo, un funzionario della banca deve ricevere e valutare la dichiarazione di chi chiede la restituzione dell’imposta. “Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria”, si legge nel testo che annuncia il provvedimento. Il contribuente può quindi “richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo”.

La documentazione che, dunque, il contribuente dovrebbe presentare per riavere quanto trattenuto consiste in una semplice autodichiarazione con il quale il beneficiario attesta che il flusso finanziario estero incassato non è un reddito di capitale.

All'autocertificazione, bisogna allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. E non solo: il beneficiario potrebbe allegare anche il Modello Unico, da cui si evince che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero.








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